Superbonus Fiscale 110%
05.08.2020
Aggiornamento: Sono usciti i decreti attuativi, stiamo già studiandoli per potervi fornire tutte le risposte.
01.08.2020
Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi promessi entro 30 giorni dalla trasformazione del decreto in legge e quindi entro il 19 agosto, nel frattempo sono uscite le linee guida dell’agenzia delle entrate che chiariscono qualche particolare e che a nostra volta vogliamo chiarirvi utilizzando un linguaggio il più comprensibile possibile.
Il nostro studio si sta continuamente aggiornando in merito a tale argomento e vogliamo offrirvi alcune delucidazioni in merito, in attesa dell’uscita dei decreti attuativi che, lo ricordiamo, potrebbero cambiare ancora (anche radicalmente) le cose rispetto a quanto già emanato. Prima di procedere è opportuno sottolineare che il Superbonus 110% è studiato per interventi di miglioramento energetico e miglioramento sismico, in questo articolo ci occuperemo solo del miglioramento energetico.
QUAL’E’ IL PERDIODO DI VALIDITA’ DEL SUPERBONUS?
Il Superbonus 110% può essere applicato per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (si parla di una proroga ma ancora nulla di ufficiale).
QUALI SOGGETTI POSSONO ACCEDERE AL SUPERBONUS?
L’accesso al Superbonus 110% è consentito per interventi di miglioramento energetico e di miglioramento sismico da condomini, persone fisiche (per un massimo di due proprietà), ICAP (istituti autonomi case popolari) o enti con stesse finalità, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di attività sociale e volontariato e dalle ASD (associazioni sportive dilettantistiche) solo per gli spogliatoi.
QUALI IMMOBILI POSSONO ACCEDERE AL SUPERBONUS?
Salvo casi particolari (come gli spogliatoi per le ASD), in linea generale gli immobili che possono accedere al Superbonus 110% sono case singole (prima abitazione e/o seconda casa), interi condomini, unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In attesa di ulteriori chiarimenti dati dai decreti attuativi si può dedurre che le ville a schiera possono eseguire gli interventi godendo del Superbonus 110% senza che tutto il complesso esegua tali interventi, diversamente le singole unità immobiliari di condomini non possono godere del Superbonus 110% per interventi fatti autonomamente sulla singola unità.
QUALI INTERVENTI VANNO REALIZZATI PER ACCEDERE AL SUPERBONUS?
Sono stati definiti i criteri di accesso al Superbonus 110% per cui sono state divise due categorie di intervento: gli interventi “trainanti” e interventi “trainati”.
Gli interventi trainanti sono sostanzialmente 2 (in realtà la norma ne elenca 3 ma solo perché il secondo viene diviso tra condomini e ville singole), il primo riguardante la coibentazione dell’involucro opaco (e quindi il cappotto termoisolante su pareti, solai e tetti) per una superficie superiore al 25% di tutta la superficie disperdente, il secondo riguarda la SOSTITUZIONE dell’impianto termico con uno più efficiente. Si sottolinea sostituzione in quanto l’impianto deve essere esistente, non si può usufruire del Superbonus 110% per l’installazione di nuovi impianti.
Gli interventi trainati riguardano tutti gli altri interventi inerenti l’efficientamento energetico (inseriti nell’art. 13 del D.P.R. 63/2013) quali ad esempio i serramenti, le tende solari, i sistemi BACS di automazione (ad esempio il termostato con rilevamento della posizione tramite smartphone), pannelli solari termici ecc., gli impianti fotovltaici, le batterie di accumulo per impianti fotovoltaici e le torrette di ricarica per le auto elettriche
Per l’accesso al Superbonus 110% DEVE essere realizzato almeno uno dei due interventi trainanti ed inoltre la totalità di interventi (trainanti + trainati) dovrà permettere il superamento di almeno 2 classi energetiche (o in condizioni particolari del raggiungimento della massima classe possibile) da certificare con due APE, uno allo stato di fatto e uno di progetto con le opere da realizzare.
CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI PER L’ACCESSO AL SUPERBONUS?
Le strutture sottoposte a interventi di efficientamento energetico devono raggiungere (dopo l’intervento) la trasmittanza termica minima indicata dalle vigenti normative (ad esempio per le pareti 0,27 W/mqK, per i serramenti 1,80 W/mqK ecc.).
Per quanto riguarda l’isolante da utilizzare per il primo intervento trainante questo, oltre ad essere dimensionato in modo da permettere alla parete nel quale viene applicato di raggiungere la trasmittanza minima, deve rispettare anche i CAM (criteri ambientali minimi) dal D.M. 11 ottobre 2017 e quindi, in poche parole, deve contenere almeno una certa percentuale di materiale riciclato da dimostrare mediante certificato rilasciato dal produttore.
Per quanto riguarda l’intervento relativo alla sostituzione dell’impianto termico, questo può essere realizzato sostituendo l’esistente con caldaia a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia), impianti geotermici, impianti di microgenerazione che, però, devono rispettare determinati requisiti imposti dalla normativa. Ad esempio la caldaia a condensazione deve essere almeno in classe A con un parametro chiamato “eta con s” maggiore o uguale al 90%. Può essere considerato anche l’impianto fotovoltaico come intervento trainante SOLO se abbinato a pompe di calore o gli impianti ibridi.
E’ POSSIBILE REALIZZARE SOLO INTERVENTI RELATIVI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA?
Una volta entrati nel “regime” del Superbonus 110% si possono detrarre, sulle basi di limiti imposti dalla normativa, anche altri interventi quali tutti gli interventi di efficientamento energetico “trainati”, l’installazione di impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e torrette per la ricarica di auto elettriche e le spese tecniche.
Per quanto riguarda i condomini, una volta rientrati a livello condominiale nel “regime” del Superbonus 110%, anche gli interventi di efficientamento effettuati dalle singole unità immobiliari rientrano nel Superbonus 110%. Per fare un esempio, se l’intero condominio esegue l’intervento sul cappotto e solo con quello riesce a rientrare nel Superbonus 110% in quanto migliora l’efficienza di due classi energetiche, nel caso in cui una singola unità decidesse di cambiare i serramenti o di sostituire la sua caldaia autonoma, questi interventi realizzati nella singola unità immobiliare rientreranno automaticamente nel Superbonus 110%.
Le detrazioni fiscali inoltre non sono cumulabili ma gli interventi che non rientrano nel Superbonus 110% potrebbero rientrare, ad esempio, nella detrazione al 50% in 10 anni (Bonus Casa) per le ristrutturazioni oppure nella detrazione al 90% (Bonus facciate) per, ad esempio, la sostituzione dei parapetti ecc.. Queste specifiche operazioni, ovviamente, sono da valutare caso per caso e possono rientrare nelle stesse modalità indicate per il Superbonus 110% (detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito).
QUALI SONO GLI IMPORTI MASSIMI DI DETRAZIONE?
Tutti gli importi riportati nella normativa per il Superbonus 110% fanno riferimento alla spesa massima ammissibile quindi se, ad esempio, la spesa massima ammissibile per un intervento è pari a € 10.000, la detrazione sarà pari a € 11.000. Di seguito si riportano le spese massime ammissibili per gli interventi.
Per quanto riguarda l’intervento trainante relativo all’isolamento termico, la detrazione è calcolata sulla spesa massima pari a € 50.000 per la singola unità (villa singola), € 40.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini dalle 2 alle 8 unità ed € 30.000 moltiplicato il numero delle unità per i condomini superiori alle 8 unità.
Per quanto riguarda l’intervento trainante relativo alla sostituzione degli impianti termici condominiali, la detrazione è calcolata sulla spesa massima pari a € 20.000 moltiplicato il numero delle unità per condomini fino a 8 unità ed € 15.000 moltiplicato il numero delle unità per condomini superiori alle 8 unità.
Per quanto riguarda l’intervento trainato relativo all’installazione di impianto solare fotovoltaico e relative batterie di accumulo, la detrazione è calcolata sulla spesa massima pari a € 48.000 nel complessivo ed € 2.400 per ogni kW di potenza nominale. Quest’ultimo limite è ridotto ad € 1.600 per ogni kW nel caso in cui l’installazione dei pannelli e dell’accumulo sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica e di nuova costruzione.
Per quanto riguarda l’intervento trainato relativo all’installazione della torretta di ricarica per le auto elettriche, la detrazione è calcolata su una spesa massima di € 3.000
Per quanto riguarda gli interventi trainati relativi all’efficientamento energetico, si fa riferimento ai limiti imposti dalla relativa normativa ovvero pari a € 60.000 per ogni unità. In il limite di € 60.000 si intende di detrazione quindi la spesa massima ammissibile sarà pari a € 54.545.
COME AVVIENE LA DETRAZIONE?
La detrazione relativa al Superbonus 110% viene divisa in 5 quote annuali di pari importo.
Ci sono tre modalità di detrazione,: la detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La detrazione diretta consiste, come dice la parola stessa, nel detrarre direttamente dalle proprie imposte l’importo relativo al 110% della spesa sostenuta.
Lo sconto in fattura consiste in un contributo sotto la forma di sconto totale (pari al 100% dell’importo) da parte dell’impresa che esegue i lavori che si accollerà tutta la spesa, anticipando quindi il costo dei materiali e del lavoro. In questo caso il proprietario si troverà a non pagare nulla e l’impresa potrà godere della detrazione del 110% sulle proprie imposte.
La cessione del credito consiste nel cedere il proprio credito, pari appunto al 110%, nei confronti dello stato ad un ente terzo, quale ad esempio una banca, che finanzierà gli interventi e godrà della detrazione fiscale del 110% sulle proprie imposte.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI?
Abbiamo cercato di riassumervi quanto fino ad ora appreso nel modo più semplice ma al contempo esaustivo possibile, tralasciando tutta la parte tecnica. Nel caso in cui vogliate approfondire maggiormente l’argomento, cliccando qui potrete scaricare le linee guida dell’agenzia delle entrate.
Ricordiamo nuovamente che quanto sopra elencato è quanto si può desumere fino ad ora dal decreto “rilancio” convertito in legge e dalle linee guida dell’agenzia delle entrate, rimaniamo sempre in attesa dei decreti attuativi che potrebbero variare (anche sostanzialmente) quanto emanato fino ad oggi.